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di approvare i seguenti criteri ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3:
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sull'imposta municipale immobiliare (IMI) sono da considerarsi fabbricati rurali ad uso strumentale quelli che sono indicati nell'articolo 9, comma 5 e nell'articolo 11, comma 1, lettera g) della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e che ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 posseggono il carattere di ruralità, in quanto utilizzati per l'esercizio dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.
2. Per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi del punto 1, che sono esentati dall’imposta municipale immobiliare (IMI) ai sensi della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e che sono già iscritti al catasto urbano in categoria F/10, tale iscrizione fa luogo della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 14-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se:
a) permangono le caratteristiche di ruralità,
b) ne è prevista l’esenzione dall’imposta municipale immobiliare (IMI) ai sensi della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3,
c) non sono soggetti a lavori di ristrutturazione,
d) non sono soggetti a trasferimento di diritti reali ad esclusione di quelli di garanzia.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi del punto 1, che sono esentati dall’imposta municipale immobiliare (IMI) ai sensi della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e che sono già iscritti al catasto urbano in categoria F/09, permane la possibilità di passaggio alla categoria F/10 mediante presentazione della prevista dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le caratteristiche di ruralità, sin tanto che permangono le condizioni di cui al precedente periodo.
3. Ai sensi della disposizione di cui al punto 1 sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentali quelli, per i quali risulta nel catasto urbano la categoria catastale D/10 o F/10 o F/09 o l'annotazione della ruralità o la domanda di annotazione ai sensi dell'abrogato articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, oppure la domanda di cui all’articolo 13, comma 14-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale con o senza le summenzionate annotazioni il Comune può, in caso di ragionevoli dubbi, richiedere la prova dello svolgimento di un'attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
Quale prova il contribuente può produrre documenti attestanti il possesso della partita IVA con corrispondente codice di attività ATECO oppure l'iscrizione nel registro delle imprese come imprenditore agricolo nonché uno dei seguenti documenti:
a) fatture o autofatture o corrispettivi giornalieri relativi alla vendita di prodotti agricoli,
b) attestazioni relativi ad intemperie e altre circostanze di fatto che hanno impedito la vendita di prodotti agricoli,
c) l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola,
d) certificati relativi a macchine e attrezzi agricoli (libretto UMA),
e) moduli LAFIS,
f) il possesso di assicurazioni agricole
g) altri documenti e attestati, che servano a dimostrare l'esercizio di un'attività agricola.
4. La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.