La Giunta Provinciale
Ai sensi dell’articolo 4 del D. P. R. 31 agosto 1972 n. 670, relativo al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la Regione ha la potestà primaria di emanare norme legislative riguardo all’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
In base all’articolo 39 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, i comuni eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti, a livello regionale, all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel Registro dei revisori legali di cui al D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle province per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione;
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al precedente capoverso;
Le province, al fine dell’esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all’articolo 79 comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al secondo periodo, finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti l’Ordine e le associazioni succitate, sono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi;
Ai sensi dell’articolo 31, commi 1 e 2, del D. P. G. R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, relativo all'approvazione del regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi. A tali fini sono rilevanti anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del D. P. R. 22 marzo 1974, n. 279;
Ritenuto necessario stabilire modalità, frequenza e valutazione dei corsi di formazione e aggiornamento per gli Organi di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 39 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L);
Ai sensi dell’articolo 39 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L) possono svolgere le funzioni di revisore dei conti solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale con la residenza anagrafica in regione e il registro regionale sarà virtualmente formato da due elenchi provinciali. La legge regionale non prevede la differenziazione dei requisiti in relazione alla tipologia e dimensione demografica dei comuni;
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. di incaricare la Ripartizione 7 – Enti Locali alla tenuta dell’elenco provinciale ai sensi dell’articolo 39 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L) in cui sono inseriti coloro che hanno i requisiti formativi e che viene annualmente aggiornato entro il mese di gennaio;
2. il programma formativo ai sensi dell’articolo 39 comma 1-bis del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L viene elaborato dalla Ripartizione 7 – Enti Locali in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ODCEC e con l’ANCREL Südtirol/Trentino e viene pubblicato entro il mese di ottobre dell’anno precedente a cui si riferisce. Il programma deve contenere le informazioni concernenti le materie, la durata, i contributi di iscrizione e i crediti formativi assegnati per ogni corso;
3. l’obbligo della formazione dei revisori dei conti viene realizzato attraverso l’uso del sistema dei crediti formativi. In attuazione di ciò, vengono assegnati da 0,5 a 1,5 crediti formativi per ogni ora di frequenza dei percorsi di formazione e aggiornamento;
4. l’obbligo formativo può anche essere assolto tramite il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione ad eventi non contenuti nel programma di cui al punto n. 2. Il riconoscimento dei crediti formativi viene valutato da una commissione composta da un rappresentante dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ODCEC, dell’ANCREL e della Ripartizione 7 – Enti Locali, che la presiede, con possibilità di delega. La commissione viene nominata per ogni legislatura con decreto dell’assessore provinciale competente per gli Enti Locali. I crediti formativi conseguiti vengono verificati in base alla documentazione in possesso della stessa o trasmessa dai revisori dei conti. Le decisioni della commissione sono assunte con voto di maggioranza;
5. per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi ogni revisore dei conti deve presentare apposita domanda alla Ripartizione 7 – Enti Locali entro il 31 dicembre di ogni anno;
6. la partecipazione alle attività formative può essere documentata mediante attestato di partecipazione del soggetto che ha organizzato il corso;
7. a decorrere dal primo gennaio 2016 è richiesto il conseguimento, nell’arco dell'anno precedente, di almeno dieci crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari accreditati;
8. a tale proposito la Ripartizione 7 – Enti Locali può verificare, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento delle attività formative dichiarate e svolgere dei rispettivi controlli;
9. l’area formazione professionale tedesca e nello specifico la scuola professionale provinciale per il commercio e le arti grafiche “Johannes Gutenberg” di Bolzano viene incaricato di provvedere all’organizzazione dei corsi contenuti nel programma di formazione di cui al punto 2;
10. i suddetti corsi vengono svolti ai sensi delle leggi provinciali 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale) e 10 agosto 1977, n. 29 (Corsi di formazione professionale di breve durata), articolo 1, comma 1 e, per quanto riguarda le quote di iscrizione, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 6 dicembre 2010, n. 1992;
11. possono provvedere all’organizzazione dei corsi di cui al punto n. 2 anche l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ODCEC e l’ANCREL senza oneri a carico del bilancio provinciale.