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1. Sono approvati i seguenti criteri per la concessione di finanziamenti per interventi di recupero edilizio privato calcolati sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale.
2. È prevista la concessione di un mutuo senza interessi per interventi di recupero edilizio privato calcolato sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali, previste dalla normativa statale.
3. Il finanziamento consiste nell’anticipazione dell’importo riconosciuto ai fini fiscali della detrazione per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dalla normativa statale. Il beneficiario del finanziamento ha l’obbligo di restituire il mutuo decennale senza interessi concesso in 10 rate annuali costanti. La prima rata del mutuo deve essere restituita entro il 30 settembre dell’anno successivo alla sottoscrizione del contratto di mutuo.
Il finanziamento è concesso sulla base di una dichiarazione resa dal direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, attestante la tipologia e la spesa dei lavori eseguiti o da eseguirsi nell’anno di presentazione della domanda o eseguiti nell’anno precedente.
Per la liquidazione del finanziamento è necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi comprovante l’ammontare delle detrazioni fiscali richieste per gli anni indicati nella domanda di finanziamento e la sottoscrizione di un contratto di mutuo decennale senza interessi, che specifichi le modalità e le condizioni per la restituzione dello stesso. Gli anni indicati nella domanda di finanziamento devono corrispondere alle annualità per le quali la normativa tributaria statale ammette la detrazione fiscale.
4. Liquidazione anticipata: fino all'adempimento di quanto previsto al paragrafo precedente il finanziamento può essere erogato anticipatamente per l'intero importo concesso qualora venga presentata una fideiussione bancaria di un importo corrispondente a quello del finanziamento concesso.
Ad ultimazione dei lavori deve essere presentata la dichiarazione dei redditi e deve essere stipulato il contratto di mutuo di cui sopra. La fideiussione bancaria sarà poi restituita.
5. Richiedenti ammessi: possono usufruire dei finanziamenti di cui ai presenti criteri per spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, coloro che sono pieni ed esclusivi proprietari di un’abitazione situata in Alto Adige e che hanno da almeno cinque anni la propria residenza o il posto di lavoro nella Provincia. Sono altresì ammessi i condomini situati in Alto Adige che effettuano lavori sulle parti comuni degli immobili.
6 Lavori ammessi: i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spettano i finanziamenti sono stabiliti dalla normativa statale.
7 Limitazioni: il finanziamento provinciale sulla base dell’importo teorico delle detrazioni fiscali prevede le seguenti limitazioni:
- l’immobile deve essere posseduto come prima casa in piena ed esclusiva proprietà o usufrutto del richiedente. Ai fini dei presenti criteri per prima casa si intende quella dove il richiedente ha la residenza anagrafica al momento della presentazione della domanda oppure quella dove il richiedente sposta la residenza entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori
- i lavori sulle pertinenze degli immobili non sono riconosciuti
- sono ammessi al finanziamento esclusivamente immobili ad uso abitativo rientranti nelle seguenti categorie catastali:
A/1 – abitazione di tipo signorile
A/2 – abitazione di tipo civile
A/3 – abitazione di tipo economico
A/4 – abitazione di tipo popolare
A/5 – abitazione di tipo ultrapopolare
A/6 – abitazione di tipo rurale
- l’importo massimo di spesa ammessa corrisponde a quanto stabilito dalla normativa statale per ogni singola unità abitativa.
8. Disponibilità finanziarie: L’agevolazione, già stimata per l’anno 2014 in 12.000.000,00 di euro, è stimata per l’anno 2015 in 13.000.000,00 di euro e ai sensi dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succ. mod., per l’anno 2016 in 15.000.000,00 di euro, per l’anno 2017 in 12.000.000,00 di euro e per l’anno 2018 in 5.000.000,00 di euro.
9. Alla copertura di tale importo si provvede con una quota delle risorse di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.
10. Le domande di finanziamento potranno essere accolte solo fino ad esaurimento dei fondi di cui all‘articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.
11. Le domande possono essere presentate a partire dal 1 luglio 2014 fino al 31 dicembre dell’anno successivo all’ultimo anno nel quale sono state sostenute le spese.
12. Per almeno il sei per cento dei richiedenti ammessi al finanziamento sarà controllata la veridicità delle dichiarazioni rese.
13. Qualora sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato, il finanziamento viene revocato e il mutuo residuo deve essere restituito aumentato degli interessi legali a fare data dalla liquidazione dell’importo.
14. Per quanto non espressamente previsto nei presenti criteri si applicano le disposizioni statali in materia.
15. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.