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1. di istituire il registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario provinciale presso la Ripartizione provinciale Presidenza, Ufficio Affari di gabinetto;
2. di iscrivere le organizzazioni e gli enti che ai sensi dell’art. 5 della suddetta legge provinciale abbiano i seguenti requisiti:
− non avere scopi di lucro;
− avere finalità istituzionali rientranti in uno dei settori di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 della LP 19/2012;
− disporre di capacità organizzativa e possibilità di impiego proporzionate ai progetti o alle attività previste;
− svolgere un’attività continuativa da almeno tre anni;
− avere sede in provincia di Bolzano e svolgere l’attività in ambito provinciale;
3. di iscrivere d’ufficio le organizzazioni che sono accreditate all’albo provinciale degli enti del servizio civile nazionale sezione A al registro provinciale;
4. le domande di iscrizione o di cancellazione dal registro provinciale e quelle di variazione sono disposte con decreto del Direttore della Ripartizione Presidenza.
La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.