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1) i titoli di studio universitari, presentati per ottenere il rilascio dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca a norma dell’art. 3 comma 9-ter e 9-quater DPR n. 752/1976 sono considerati “prevalentemente” conseguiti in lingua italiana o tedesca se i rispettivi percorsi formativi si sono svolti per l’80% nella lingua richiesta, per i quali si può anche ricorrere ad una valutazione dell’ambiente universitario se necessario, considerando anche l’ambiente linguistico dei percorsi formativi;
2) i titoli di studio universitari riguardanti l’indirizzo “lingue straniere” presentati per ottenere il rilascio dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca a norma dell’art. 3 commi 9-ter e 9-quater DPR n. 752/1976 sono considerati “prevalentemente” conseguiti in lingua italiana o tedesca se il 75% dei rispettivi percorsi formativi è stato svolto nella lingua richiesta;
3) i titoli di studio universitari riguardanti le materie di traduzione e interpretazione presentati per ottenere il rilascio dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca a norma dell’art. 3 commi 9-ter e 9-quater DPR n. 752/1976 sono da considerare per il riconoscimento per l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, se la lingua italiana o tedesca è oggetto del percorso formativo.