(1) Il referendum propositivo si promuove mediante la presentazione, da parte di 13.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale, di apposita richiesta alla Ripartizione provinciale Servizi centrali, contenente il progetto di legge, diviso per articoli, redatto nelle lingue italiana e tedesca, al quale è anteposta la formula "Volete che sia approvato il seguente progetto di legge ...", una relazione illustrativa delle finalità e del contenuto e l'indicazione nel progetto di legge del relativo onere finanziario e dei modi per farvi fronte, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.12)
(2) Il referendum propositivo non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, per la disciplina degli emolumenti spettanti al personale ed agli organi della Provincia, nonché per disposizioni che riguardano questioni attinenti ai diritti e alla tutela dei gruppi linguistici.
(3) Per quanto riguarda la promozione, la raccolta delle firme, l'esame di ammissibilità e di procedibilità, lo svolgimento, il quorum di partecipazione e la verifica del risultato del referendum nonché per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni previste per il referendum abrogativo.
(4) La Commissione per i procedimenti referendari, dopo aver accertato la regolarità delle firme raccolte entro il termine di tre mesi dalla restituzione dei fogli vidimati, sospende ogni ulteriore attività ed operazione relativa allo svolgimento del referendum per un periodo di 180 giorni. Il periodo di sospensione di cui al presente comma non è considerato rilevante ai fini dell’articolo 12, comma 5. 13)
(4/bis) Se durante il periodo di sospensione di cui al comma 4 il Consiglio provinciale approva una legge provinciale che corrisponde al progetto di legge da sottoporre a referendum, apportando unicamente eventuali adeguamenti tecnici, redazionali e linguistici, la Commissione dichiara l’improcedibilità del referendum. In caso contrario, il referendum ha ulteriore corso. 14)
(4/ter)In caso di richieste di referendum di cui al comma 1 aventi lo stesso argomento e tra esse incompatibili dal punto di vista del contenuto, esse sono dichiarate “concorrenti” dalla Commissione di cui all’articolo 8 e sono sottoposte a referendum lo stesso giorno. Sulla scheda di votazione la formula di cui al comma 1 è modificata come segue: “Volete che sia approvato il progetto di legge ..., proposto da …., oppure il progetto di legge …., proposto da …., oppure volete che nessuno dei due sia approvato?”. In caso di più di due progetti concorrenti sottoposti a referendum, la formula è modificata come segue: “Quale dei progetti volete che sia approvato oppure volete che nessuno di questi progetti di legge sia approvato?” e l’elettore può esprimere il suo consenso per uno o nessuno dei progetti i cui titoli e promotori sono elencati sulla scheda. L’ordine di elencazione è assegnato mediante sorteggio. Agli elettori viene garantita la presa visione dei progetti di legge e della relativa relazione illustrativa. 15)
(4/quater) Nel caso in cui il progetto di legge da sottoporre a referendum intervenga su una legge o singole disposizioni di legge che siano state nel frattempo, anche parzialmente, abrogate o modificate, la Commissione per i procedimenti referendari adegua o riformula il progetto ai sensi dell’articolo 11, comma 3, e dell’articolo 12, comma 7, sentito il rappresentante dei promotori di cui all’articolo 6, comma 2. I promotori possono altresì presentare la comunicazione motivata di considerare superato il referendum ai sensi dell’articolo 12, comma 8. 16)
(4/quinquies) I promotori possono avvalersi dell’assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge. Ove necessario, la Commissione di cui all’articolo 8 adegua la copertura finanziaria prima della votazione, sentiti gli uffici competenti. In ogni caso viene sottoposto a referendum il testo risultante da tale adeguamento. 17)
(5) Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'emanazione della legge, il Presidente della Provincia promulga la stessa. In caso di referendum su progetti concorrenti ai sensi del comma 4-ter, il Presidente della Provincia promulga il progetto che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi favorevoli, sempre che il numero dei voti a favore di tale progetto sia superiore al numero dei voti a favore del rigetto di tutti i progetti di legge concorrenti.18)
(6) Qualora il risultato del referendum sia contrario all'emanazione della legge, la Commissione per i procedimenti referendari ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione. Per i successivi cinque anni non può essere riproposta la medesima richiesta di referendum.