Allegato Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, art. 35 - quinquies – nella stesura vigente - criteri ed oneri connessi all'incenti-vazione delL'acquisto di aree produttive A. PARTE GENERALE1. Riferimenti alla legislazione europea
L'applicazione delle presenti direttive si richiama alle disposizioni dell'Unione Europea, qui di seguito abbreviata in UE. In particolare si tiene conto delle disposizioni, delle direttive e dei regolamenti recepiti dalla legislazione provinciale.
Dette disposizioni costituiscono la base:
1.1 dei parametri per la definizione delle microimprese nonché delle piccole e medie imprese;
1.2 per determinare le zone in riferimento ai contributi finanziari;
1.3 per la disciplina dei contributi finanziari "de minimis".
2. Territori rurali
2.1 i seguenti comuni sono classificati come territori rurali:
Aldino, Anterivo, Avelengo, Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Caines, Campo Trens, Campo Tures, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Cortaccia s.s.d.Vino (solo Corona e Penon), Curon Venosta, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, Glorenza, La Valle, Laces (solo S. Martino al Monte, Masetti di Fuori), Lagundo (solo Velloi e Maso Quadrato), Laion, Lana (solo Pavicolo), Lasa, Lauregno, Luson, Malles Venosta, Marebbe (solo Mantena, Val della Torre, Pieve di Marebbe, Corte, Rara, Les Ciases, Costamesana, Fordora, Frena, Ciaselles, Pliscia, Longega, Rina, Vallarga-Tintal, Costalungia, Rü, Colac, Case sparse), Martello, Meltina, Monguelfo, Moso in Passiria, Naturno (solo Monte Tramontana e Monte Sole), Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Parcines (solo Monte Sole, Tablà, Maso Quadrato, Vallentina), Perca, Plaus, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rifiano, Rio Pusteria, Rodengo, S.Candido, S. Genesio Atesino, S. Leonardo in Passiria, S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, S. Martino in Passiria, S. Pancrazio, Sarentino, Scena, Selva di Molini, Senale-S.Felice, Senales, Sesto, Silandro (solo Monte Tramontana e Monte Mezzodi), Sluderno, Stelvio, Terento, Tesimo, Tires, Tirolo, Trodena, Tubre. Ultimo, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Verano, Villabassa, Villandro, Vipiteno, Velturno.
B. PARTE APPLICATIVAI ACQUISIZIONE DI TERRENI1. Entità del contributo finanziario
1.1 Per i progetti di cui all'articolo 35-quinquies, comma 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nella stesura vigente, la Giunta Provinciale può concedere i seguenti aiuti:
a) contributi una tantum nella misura del 15% delle spese ammesse o riduzioni del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove si tratti di piccole imprese secondo la definizione della UE;
b) contributi una tantum nella misura del 7,5% delle spese ammesse o riduzioni del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove si tratti di medie imprese secondo la definizione della UE;
c) contributi una tantum nella misura del 7,5% delle spese ammesse o riduzione del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove le imprese non rientrassero nella categoria delle piccole-medie imprese secondo la definizione della UE e, in singoli casi, previa notificazione qualora il contri-buto superasse la soglia "de minimis".
1.2 Nei territori rurali le percentuali possono essere aumentate di 10 punti percentuali nel quadro della soglia "de minimis" di cui alle lettere a), b) e c).
1.3 Resta comunque a carico dell'imprenditore un prezzo di acquisto del terreno di Euro 60,00 al m2, altrimenti il contributo provinciale deve essere ridotto in misura corrispondente; nei territori rurali il suddetto prezzo è ridotto a Euro 35,00 al m2.
1.4 Non vengono concessi contributi inferiori ad Euro 5.000,00
2. Interventi ammessi e non ammessi a fruire di incentivi
2.1 L'assegnatario di un terreno già di sua proprietà non può usufruire di contributi dell'amministrazione provinciale. Le società non possono beneficiare di incentivi se il precedente proprietario del terreno detiene in qualità di socio più del 30% delle quote del capitale sociale.
2.2 Non sono ammessi alla concessione di contributi finanziari trasferimenti di aree produttive tra parenti e affini fino al 3° grado in linea diretta, tra una società o cooperativa e i suoi soci nonché tra società o cooperative in cui partecipano le stesse persone.
2.3 L'acquisto di un'area produttiva può essere incentivato una sola volta, a meno che l'eventuale contributo concesso non sia stato rimborsato.
2.4 Un'impresa non può usufruire di incentivi per l'acquisto di terreni produttivi qualora la stessa a richiesta del comune competente, se si tratta di territorio comunale, o del Comitato assessorile provinciale competente se si tratta di territorio provinciale, non sia disposta a cedere l'area produttiva fino a quel momento di sua proprietà alle condizioni stabilite dalla Provincia sulla base della stima e delle valutazioni dei competenti uffici.
2.5 L'acquisto o anche unicamente la partecipazione alle spese delle aree di destinazione pubblica (traffico stradale, posti di sosta e parcheggio, aree verdi ecc.) vengono ammessi al contributo.
II. PRESENTAZIONE ED EVASIONE DELLE DOMANDE
3. Modalità di incentivazione3.1 La riduzione del prezzo di assegnazione dei terreni provinciali ai sensi della presente direttiva viene effettuata dalla ripartizione Artigianato, Commercio ed Industria.
3.2 Le domande di incentivazione per l'acquisto di terreni all'interno e al di fuori delle zone produttive, devono essere presentate alla ripartizione Artigianato, Commercio ed Industria redatte attenendosi agli appositi moduli ufficiali, corredate di tutta la documentazione richiesta,
3.3 Vengono incentivati acquisti di terreno attuate dopo la presentazione della domanda.
Nel caso di espropri rispettivamente acquisti di terreno da parte di Comuni vengono anche incentivate iniziative attuate fino ad un anno antecedente la data di presentazione della domanda di contributo.
4. Evasione delle domande di contributo
4.1 Le domande di contributo, sempre se complete, vengono evase in ordine cronologico in base alla data della loro ricezione.
4.2 L' evasione può essere anche deter-minata dallo stato di avanzamento della procedura di acquisto. Le domande di contributo per l'acquisto di terreni in zone a struttura debole possono essere evase con priorità.
4.3 Gli importi degli investimenti ammessi vengono arrotondati ai 100,00 Euro inferiori.
III. CONVENZIONE, CONTROLLI E SANZIONI
5. Convenzione5.1 Anche in caso di assegnazione senza esproprio la concessione di un contributo per l'acquisto di un'area produttiva è subordinata alla stipula di una convenzione con l'ente assegnante ai sensi dell'articolo 47, comma 6 della legge provinciale 11.08. 1997, n. 13, e successive modifiche.
6. Controlli6.1 I controlli sull'osservanza sia degli oneri previsti nella suddetta convenzione che di quelli di cui all'articolo 44 e seguenti della L.P. n. 13/97 spettano all'ente assegnante.
6.2 Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti ammessi ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno 6% delle iniziative agevolate.
All'individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell'anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l'ufficio competente ritiene dubbi.
Nell'ambito dei controlli viene verificata l'adempienza degli impegni assunti dall'impresa assegnataria, come la realizzazione delle strutture aziendali, lo svolgimento dell'attività, il livello occupazionale, l'adempienza del divieto di cedere la proprietà o diritti reali del terreno assegnato o di costruzioni ivi realizzate o parti di esse.
I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.
I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell'Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione;
7. Sanzioni
7.1 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2/bis della legge provinciale 22. ottobre 1993, n. 17, l'inosservanza degli obblighi comporta le sanzioni stabilite nella convenzione, e l'obbligo di rimborso dei contributi provinciali erogati per l'acquisto di aree produttive maggiorati degli interessi legali qualora l'ente assegnante adotti il provvedimento di revoca ai sensi della convenzione.
IV. ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI
8.1 Per l'acquisto di terreno da parte di comuni o di comuni consorziati può essere concessa un'anticipazione sul contributo autorizzato per un importo massimo della metá dello stesso; tale anticipazione deve essere prevista nella deliberazione di concessione del contributo e viene erogata previa deliberazione della Giunta Provinciale e dietro presentazione del decreto di esproprio.
Il contributo rimanente viene liquidato dietro presentazione della seguente documentazione: domanda presentata all'ufficio del libro fondiario - con indicazione del giornale numero – relativa all'iscrizione del diritto di proprietà, all'obbligo dell'annotazione di destinazione urbanistica di zona produttiva nonché dei vincoli previsti dall'art. 47, della Legge Provinciale 11. agosto 1997, Nr. 13, nella stesura vigente, oppure dietro presentazione degli estratti, decreti o delibere tavolari.
8.2 Alle imprese il contributo viene liquidato dietro presentazione della seguente documentazione: contratto di compra-vendita o di leasing, deliberazione di assegnazione del terreno, convenzione relativa all'assegnazione del terreno ed istanza presentata all'ufficio del libro fondiario - con indicazione del giornale numero – relativa all''iscrizione del diritto di proprietà ed annotazione di desti-nazione urbanistica di zona produttiva nonché dei vincoli previsti dall'art. 47, della Legge Provinciale 11. agosto 1997, Nr. 13, nella stesura vigente
oppure dietro presentazione degli estratti, decreti o delibere tavolari.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE9.1 I presenti criteri si applicano a tutte le domande di contributo per le zone produttive di interesse comunali ed provinciali, presentate dopo l'entrata in vigore degli stessi, ma possono essere applicati anche per domande di contributo giacenti e non ancora evase.