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1. di determinare gli aspetti organizzativi, didattici e pedagogici delle sperimentazioni per la scuola in lingua italiana ai sensi del punto 3 del dispositivo della propria deliberazione n. 1534 del 15.5.2004, come risultanti dall'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno scolastico 2005/2006, ai fini della determinazione degli organici nella scuola primaria, le disposizioni fissate nella propria deliberazione n. 1188 dell'8.04.2002 e successive modifiche. Sono fatte comunque salve le misure che potranno essere adottate per l'insegnamento della lingua inglese. A tal fine, si verificheranno i presupposti per l'incremento della pianta organica del personale docente della scuola in lingua italiana di cui all'articolo 33 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2.
3. di confermare per l'anno scolastico 2005/ 2006 l'assetto organico del personale docente della scuola secondaria di primo grado secondo i criteri fissati con D.M. 8 febbraio 1980 nonché con D.P.G.P. n. 210 del 17.7.2001 e D.P.G.P. n. 267 del 28.12.2000, tenuto inoltre conto delle disposizioni fissate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1188 dell'8 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì confermati i criteri adottati fino all'anno scolastico 2004/2005, per la determinazione degli organici relativi alle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado.
4. L'allegato A) della presente deliberazione verrà trasmesso al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a norma dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.
Allegato A Scuola in lingua italiana. SPERIMENTAZIONE DEL PERCORSO AUTONOMO DI Riforma Nella scuola primaria e Nella scuola secondaria di primo grado del sistema educativo provinciale di istruzione. Anno scolastico 2005/06
1. PREMESSA 1.1 Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua italiana attueranno, a decorrere dall'anno scolastico 2005/06, progetti finalizzati a sperimentare, con gradualità e progressività, la definizione degli ordinamenti relativi alla riforma del primo ciclo del sistema educativo provinciale di istruzione, basandosi anche sull'esperienza degli anni già trascorsi.Le istituzioni scolastiche in lingua italiana della nostra provincia, nell'ambito delle previsioni normative di cui alla predetta legge provinciale n. 12/2000 sull'autonomia, hanno già avuto modo di elaborare piani dell'offerta formativa tenendo conto delle richieste delle famiglie e differenziandosi in base ad un costante raccordo con il territorio: è anche in riferimento a queste esperienze che dovrà essere disegnato il percorso della riforma della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del sistema educativo provinciale di istruzione.La sperimentazione dei predetti progetti è estendibile dalle singole scuole, nell'esercizio della propria autonomia, anche a tutte le classi della scuola primaria e al biennio della scuola secondaria di primo grado. A tal fine, le scuole adotteranno i provvedimenti di competenza, nell'osservanza delle direttive di seguito elencate. 2. TEMPO SCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA 2.1 L'orario obbligatorio delle lezioni riservate agli alunni e alle alunne della scuola primaria dal primo al quinto anno, comprensivo della quota riservata all'insegnamento della religione – pari a 68 ore annue - della lingua 2 - pari a 204 ore annue - e della lingua 3 – inglese –, non può essere inferiore a 28 ore settimanali, pari a 952 ore annue, di 60 minuti ciascuna, suddivise su 34 settimane. 2.2 Oltre all'orario obbligatorio, è assicurata un'offerta di 2 ore settimanali opzionali e facoltative, pari a 68 ore annue. Una di tali ore diventa obbligatoria nel momento in cui dovesse essere impartito l'insegnamento della lingua inglese per due ore settimanali in tutti gli anni della scuola primaria. 2.3 Resta fermo il limite annuo di 1360 ore, comprensive del tempo mensa, per l'organizzazione del tempo pieno, pari a 40 ore settimanali per 34 settimane. 2.4 L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è attivato con gradualità, iniziando dal secondo anno del secondo biennio a calare, per un numero di ore non superiore a 68 annue, avuto riguardo alle disponibilità di risorse professionali adeguate. 2.5 L'Intendenza scolastica italiana è autorizzata a stipulare apposite intese con la libera Università di Bolzano, finalizzate alla formazione di docenti della scuola primaria abilitati all'insegnamento di inglese lingua 3. 3. TEMPO SCUOLA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 3.1.1. Il tempo scuola delle scuole secondarie di primo grado deve risultare coerente con la predisposizione di piani di studio che, oltre a contenere un nucleo forte omogeneo comune a tutte le scuole e a tutte le sezioni, possano articolarsi, secondo le autonome determinazioni delle scuole, tenuto conto delle opzioni delle famiglie, in alcuni assi caratterizzanti in cui sia privilegiato l'insegnamento delle lingue, ovvero l'insegnamento matematico scientifico o quello in cui le educazioni rappresentino il percorso formativo più significativo.L'offerta formativa potrà essere integrata da una quota opzionale/facoltativa. 3.1.2. Per le finalità di cui al punto 3.1.1., in attesa delle definizione delle nuove norme sugli organici funzionali pluriennali, le istituzioni scolastiche definiscono il proprio piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2005/2006 utilizzando la quota di flessibilità del 15% prevista dall'art. 22, comma 1 della Legge provinciale 29.6.2000, n. 12, nel rispetto delle disposizioni transitorie definite nelle deliberazioni n. 3224 del 4.9.2000 e n. 4387 del 20.11.2000 sulla base del seguente piano orario: Religione 1Italiano 5Tedesco L2 5Inglese L3 3Storia, ed. civica, geografia 5Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 6Educazione tecnica 2Educazione artistica 2Educazione musicale 2Educazione fisica 2Totale ore settimanali per classi 33 3.2. Il tempo scuola delle scuole secondarie di primo grado si articola in “tempo scuola normale” e “tempo scuola potenziato” 3.3. 1 Il tempo scuola normale deve essere strutturato secondo le indicazioni di cui ai punto 3.1.1. e 3.1.2. 3.3.2 Il monte ore annuo obbligatorio del tempo scuola normale non può essere inferiore a complessive 1122 u.d.. Tale limite è calcolato sulla base di 33 unità didattiche della durata di 50 minuti per 34 settimane. 3.3.3 L'offerta formativa del tempo normale potrà essere integrata da un ulteriore quota opzionale/facoltativa non superiore a 3 unità didattiche, realizzate anche con l'attivazione di laboratori. Per la copertura delle esigenze di organico relative alla predetta offerta formativa, nell'anno scolastico 2005/2006, in attesa delle definizione delle nuove norme sugli organici funzionali pluriennali, alle scuole sarà attribuito un organico dimensionato in base all'orario di 36 u. d., come previsto nell'Allegato 3 della legge provinciale n. 12 del 2001. 3.4.1. Il tempo potenziato è finalizzato a rispondere a particolari esigenze dell'utenza e deve prevedere almeno 4 unità didattiche aggiuntive rispetto ai limiti settimanali minimi previsti per il tempo normale, fino ad un massimo di 40 unità per 34 settimane. 3.4.2.Il tempo potenziato dovrà comunque prevedere un'articolazione coerente con le indicazioni di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2. in ordine agli assi da privilegiare e ai principi di opzionalità / facoltatività. 3.4.3 Nell'anno 2005 saranno verificati i presupposti di fattibilità, struttura, articolazione e contenuti del tempo potenziato, come modello preordinato ad offerte formative che prevedano l'attivazione di specifici indirizzi, quali le scuole ad indirizzo musicale o sportivo, ovvero l'attivazione di laboratori scientifico – matematici, umanistici – educazionali, o per l'insegnamento veicolare delle lingue. 3.4.4 In via transitoria , nell'anno scolastico 2005/2006, il tempo potenziato sarà attivato esclusivamente nelle scuole dove tale modello si ponga in continuità con le esperienze attivate negli anni scolastici precedenti, in raccordo con le esigenze del territorio e tenuto conto delle richieste delle famiglie. 4. ASSISTENZA EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA 4.1 Nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa le scuole autonome assicurano a ciascun/a alunno/a adeguate forme di assistenza educativa individualizzata nel rispetto del principio di collegialità delle azioni formativa e valutativa. 4.2. A tale scopo, anche con il sostegno dell'istituto pedagogico, le istituzioni scolastiche attiveranno autonomi percorsi di ricerca rivolti a valorizzare la collegialità nello svolgimento delle seguenti funzioni :cura educativa e orientamento nei confronti degli allievi;
cura della documentazione del percorso educativo di ciascun alunno;
cura del rapporto con il territorio e con le famiglie;
coordinamento delle attività didattiche ed educative.
4.3 La cura educativa e l'orientamento focalizzano l'attenzione sull'individuazione degli ambiti o degli argomenti su cui è necessaria, per i singoli alunni, una trattazione più approfondita, come occasione di recupero e/o di promozione e sviluppo. 4.4. La ricerca sulla documentazione del percorso educativo potrà prevedere la sperimentazione del portfolio delle competenze, inteso:come strumento di supporto all'azione educativa che attesti il percorso didattico dell'alunno nell'ottica della valutazione autentica;
come stimolo alla corresponsabilizzazione della famiglia;
come utile supporto alla continuità verticale ed orizzontale del processo educativo.