Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 luglio 2005, n. 28.
Reca modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
Sostituisce l'art. 3, comma 3, della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.
Sostituisce l'art. 4, comma 2, della L.P. 11 giugno 2003, n. 10.
Reca modifiche alla L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
Integra l'art. 23 della L.P. 7 agosto 1978, n. 34.
Sostituisce l'art. 6 della L.P. 12 giugno 1975, n. 26.
Modifica l'art. 3 della L.P. 29 ottobre 1958, n. 7.
Reca modifiche alla L.P. 7 novembre 1983, n. 41.
Sostituisce l'art. 1, comma 2, della L.P. 11 maggio 1988, n. 18.
Sostituisce l'art. 1, comma 7, della L.P. 13 marzo 1987, n. 5.
Integra l'art. 9 della L.P. 1° giugno 1983, n. 13.
Sostituisce l'art. 5 della L.P. 30 luglio 1999, n. 6.
Sostituisce l'art. 1, commi 6 e 7, della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.
Sostituisce l'art. 7, comma 9, della L.P. 17 agosto 1976, n. 36.
Sostituisce l'art. 2, comma 1, lettera d), della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
Sostituisce l'art. 26, comma 9, della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20.
Sostituisce l'art. 18 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.
Integra l'art. 18 della L.P. 26 febbraio 1981, n. 6.
Sostituisce l'art. 2 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.
(1) In conformità al disposto dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, il/la Presidente della Provincia è autorizzato a determinare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta provinciale, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali.
(2) Il/La Presidente della Provincia è altresì autorizzato o autorizzata a determinare con la stessa procedura la parte spettante ai comuni dei tributi speciali catastali incassati dai comuni stessi per i servizi catastali erogati tramite i loro sportelli.21)
Art. 20, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
(1) Sono abrogati:
(1) Alla spesa derivante dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, stimata in 60.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2005 e in 115.000 euro all'anno per gli esercizi finanziari successivi, si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso con le disponibilità residue dello stanziamento autorizzato alla UPB 02110 del bilancio di previsione 2005 e per gli esercizi 2006 e 2007 mediante utilizzo di una quota pari a 230.000 euro dello stanziamento previsto alla funzione/obiettivo 02, lettera b.1), del bilancio per il triennio 2005-2007.
(2) Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge, è autorizzata a carico dell'esercizio 2005 la spesa massima di 125.000 euro nei limiti delle disponibilità residue dello stanziamento autorizzato alla UPB 02100 del bilancio di previsione 2005. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.