3.5.1 Autostrada del Brennero – A22
Il rilascio dell‘autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante lungo le autostrade è subordinato all‘osservan-za della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 „Nuovo ordinamento del commercio“ e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e ad una dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale.
3.5.2 Grandi direttrici di traffico – Strade extraurbane principali
Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante lungo le grandi direttrici di traffico, cioè direttrici di scorrimento che non interessano direttamente i centri abitati, attualmente la sola superstrada MeBo, a condizione che:
a) sia prevista la realizzazione di corsie di accelerazione e di decelerazione e, in assenza di impianti speculari, la barriera spartitraffico;
b) sia garantita l'erogazione di tutti i prodotti, incluso il gas metano o, qualora la zona interessata non sia servita dalla rete di gas metano, il gas di petrolio liquefatto (GPL);
c) la pensilina sia dotata di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata di almeno 8 kw;
d) siano previsti gli impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan (camper service).
3.5.3 Grande viabilità – Strade urbane di scorrimento – Viabilità ordinaria
La grande viabilità di penetrazione o di attraversamento del territorio dei comuni maggiori di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Laives ed Appiano non è considerata grande direttrice di traffico, bensì viabilità ordinaria.
Lungo tali arterie può essere autorizzata l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti a condizione che:
a) sia garantita l'erogazione di tutti i prodotti, incluso il gas metano. Qualora la zona interessata non sia servita dalla rete di gas metano o il comprensorio sia già servito da almeno tre impianti di gas metano, in alternativa allo stesso, deve essere garantita l’erogazione del gas di petrolio liquefatto (GPL) o il rifornimento con energia elettrica;
b) la pensilina sia dotata di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata di almeno 8 kw;
c) sia prevista la realizzazione di corsie di accelerazione e di decelerazione. La lunghezza delle corsie è stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto interessato. Per le strade extraurbane secondarie o strade urbane di scorrimento, l’ente proprietario o gestore della strada può derogare dall’obbligo delle corsie di accelerazione e decelerazione, qualora ritenga dette infrastrutture pericolose per la circolazione stradale.
3.5.4 Località montane o isolate
Nei comuni montani e nelle località isolate privi di impianti di distribuzione di carburante, è possibile autorizzare l'installazione di un punto vendita avente funzione di pubblica utilità, funzionante esclusivamente con apparecchiature self-service a pagamento anticipato (pre-payment) senza la presenza del gestore, a condizione che il più vicino punto di rifornimento si collochi alla distanza di 10 km. e sia garantito il servizio di reperibilità del gestore in caso di guasti o non funzionamento.
3.5.5 Impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL), gas metano e di energia elettrica
Per promuovere la domanda, per il conseguimento del risparmio energetico e per la salvaguardia dell'ambiente, l’erogazione di gas metano e di GPL per autotrazione, ancorché effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente collocate dal punto di vista della sicurezza, è autorizzata a condizione che l’erogazione del gas metano sia garantita per la durata di 15 anni e che l’impianto non possa essere trasferito per analogo periodo. L’autorizzazione è revocata se vengono meno tali presupposti.
L’installazione di distributori di gas metano in zone non servite dalla rete di gas metano, alimentati da carri bombolai, costituisce criterio di priorità in presenza di domande concorrenti.
L'installazione del gas metano è obbligatoria per gli impianti delle aree di servizio autostradali servite dalla rete distributiva del gas metano, se si procede alla ristrutturazione integrale dell'impianto.
La Giunta provinciale può stabilire particolari requisiti tecnici da osservare in sede di rilascio dell’autorizzazione.
a) Requisiti tecnici per la realizzazione degli impianti di distribuzione di gas metano di cui al punto 3.5.5- Gli impianti devono disporre di un distributore a doppia erogazione e i compressori devono garantire una capacità di stoccaggio in grado di effettuare 20 rifornimenti completi di seguito all’ora (al ritmo di 6 minuti per veicolo), senza che ciò determini un crollo della pressione (una caduta della pressione) qualora il rifornimento avvenga contemporaneamente per mezzo di due erogatori. I requisiti di cui sopra trovano applicazione in caso di realizzazione di nuovi impianti e in caso di modifica o ristrutturazione di impianti esistenti, ma non nel caso di impianti alimentati da carri bombolai.
b) Requisiti tecnici per la realizzazione degli impianti di erogazione di energia elettrica presso impianti di distribuzione di carburante di cui al punto 3.5.5- Gli impianti di erogazione di energia elettrica devono essere dotati:
• di almeno un punto di erogazione a carica rapida in grado di consentire la ricarica in corrente continua (in base alla modalità 4 della IEC 62196) della batteria da 25kWh di un veicolo elettrico, indicativo in misura non inferiore al 70% della sua capacità nel tempo di 45 minuti;
• di due punti di erogazione in grado di consentire la ricarica in corrente alternata (in base alla modalità 3 della IEC 62196) della batteria da 25kWh di un veicolo elettrico, indicativo in misura non inferiore al 70% della sua capacità nel tempo di 3 ore.
Gli attacchi per l’erogazione dell’energia elettrica devono essere conformi alle normative di sicurezza europee.