1. Ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 25/1987, gli interessati presentano entro il termine citato una domanda su carta legale corredata dei seguenti documenti:
a) una dichiarazione contenente le informazioni sottoelencate:
1) i comuni, le sale cinematografiche pubbliche o arene, per i circoli di cultura cinematografica, le altre eventuali sale debitamente autorizzate, nelle quali i film sono stati proiettati nonché gli estremi della licenza del cinema rispettivamente dell'agibilità della sala;
2) i titoli dei film in lingua tedesca risp. Italiana per i quali si richiede un sussidio;
3) il titolo di qualità rilasciato ai film e l'anno del rilascio;
4) il nome e la sede dell'istituzione che ha rilasciato il titolo di
qualità;
5) gli estremi del nullaosta per la proiezione del film in pubblico ai sensi delle leggi 21 aprile 1962, n. 161 e 11 marzo 1972, n. 118;
6) la data e l'ora di proiezione, la quale deve iniziare nel programma principale tra le ore 18 e 22 e per i film per ragazzi tra le ore 16 e le ore 20.
L´elenco completo di tutti i dati richiesti è firmato dal legale rappresentante della sala cinematografica o dal circolo di cultura cinematografica che fa domanda di sussidio.
b) la copia del modello C1, inviato in via telematica alla SIAE competente per territorio quale documento riepilogativo degli incassi e relativo alle proiezioni dei film per le quali è richiesto un sussidio.