(1) L'interessato che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbia reso una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, anche in occasione del quattordicesimo censimento della popolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, ha diritto di revocarla o modificarla, con effetto immediato, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. L'eventuale nuova dichiarazione presentata entro il termine predetto da chi abbia revocato la dichiarazione precedentemente resa ha parimenti effetto immediato; spiega invece effetti decorsi diciotto mesi se è presentata dopo il termine predetto di tre mesi. Le dichiarazioni di modifica, rese decorso tale termine, acquistano efficacia due anni dopo la loro consegna. Chi revoca la dichiarazione precedentemente resa dopo il decorso dello stesso termine di tre mesi può rendere un'eventuale altra dichiarazione nei termini e con gli effetti dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto.
(2) L'interessato che, anche in occasione del quattordicesimo censimento della popolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, abbia omesso di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, possono renderle nei modi previsti dal medesimo articolo 20/ter, previa dichiarazione sostitutiva attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di una precedente dichiarazione, da rendere ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Prima di rilasciare la certificazione il tribunale o la sezione distaccata effettuano un riscontro sulla documentazione trasferita ai sensi del comma 4. Le dichiarazioni di cui al presente comma spiegano effetti immediati dal momento della loro consegna, se rese entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Trascorso tale termine, le dichiarazioni di cui al presente comma possono essere rese in qualsiasi momento ed acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla loro consegna.
(3) Le dichiarazioni nominative di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici rese in occasione del quattordicesimo censimento della popolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, conservano efficacia se non revocate o modificate.
(4) Il commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano e i comuni di residenza dei dichiaranti trasmettono al Tribunale di Bolzano tutti i fogli A/1 custoditi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigendo verbale analitico di consegna e senza conservare alcuna ulteriore documentazione nominativa sui fogli A/1 già custoditi. Il tribunale e le sezioni distaccate esercitano i compiti previsti dall'articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di redazione del corrispondente verbale.
(5) I comuni avvisano i cittadini con forme di pubblicità e di comunicazione istituzionale idonee delle facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3 e tengono affisso all'albo comunale il presente decreto per almeno cinque mesi dalla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.