(1) Le acque da pesca devono essere coltivate secondo le norme del regolamento della pesca, nonché secondo le prescrizioni supplementari da emanare eventualmente dall'ufficio provinciale competente per la pesca.
(2) Le norme e le prescrizioni di cui sopra devono regolare, in particolare, la specie, la misura e la quantità dei pesci da seminare annualmente, il tipo e il numero dei permessi di pesca da emettere, nonché la preda giornaliera ammissibile.
(3) Per garantire una itticoltura più efficiente, la Giunta provinciale, sentiti i titolari dei diritti esclusivi di pesca ed acquicoltori interessati, può dividere le acque da pesca in singoli tratti che possono comprendere più diritti di pesca e che a loro volta non possono essere suddivisi. Qualora in un tratto d'acqua esistano più diritti di pesca, compresi i diritti di mensa (limitati alla necessità della famiglia), la coltivazione dell'acqua deve avvenire d'intesa tra gli aventi diritto. Qualora l'accordo non sia raggiunto l'ufficio provinciale competente per la pesca emette, sentiti gli aventi diritto, disposizioni sulla coltivazione dell'acqua vincolanti per tutti gli interessati.8)
(4) In linea di principio la coltivazione deve basarsi sulla produttività naturale dell'acqua da pesca. L'ufficio provinciale competente per la pesca può tuttavia permettere l'emissione di permessi di pesca per singole acque da pesca oltre la produttività naturale, alla condizione che non vengano danneggiate le acque da pesca confinanti.9)
(5) Gli acquicoltori sono obbligati a trasmettere all'ufficio provinciale competente per la pesca, entro il 20 dicembre di ogni anno il piano di coltivazione per l'anno seguente.
(6) Gli acquicoltori sono obbligati a contrassegnare le acque da pesca applicando scritte e/o cartelli. I proprietari e i possessori dei terreni adiacenti alle sponde sono obbligati a tollerare la contrassegnazione, che non deve recare danni a piante e a fabbricati.
(7) Ai fini della protezione delle specie autoctone di pesci e di gamberi e delle relative biocenosi l’ufficio provinciale competente in materia di pesca può allontanare dalle acque da pesca e, con il consenso del relativo gestore, anche dalle acque chiuse le tartarughe palustri immesse. 10)