Pubblicata nel B.U. 10 gennaio 1978, n. 2.
Abrogati dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
(1) Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.
(2) La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall'Assessore provinciale all'urbanistica. 3)
L'art. 9/ter è stato inserito dall'art. 80 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.