(1) Gli assistenti sanitari collocati nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale di cui all'allegato 2 dell'accordo emanato con D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, risultanti regolarmente in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975 in provincia di Bolzano presso i consultori della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, trasferiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, alla Provincia con effetto dall' 1° gennaio 1976, sono inquadrati, con decorrenza dalla stessa data, nella carriera di concetto del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile secondo le disposizioni di seguito indicate.
(2) Gli assistenti sanitari che alla data del 30 dicembre 1975, in seguito all'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale, hanno conseguito dell'ente di provenienza il riconoscimento di un'anzianità complessiva di servizio di almeno 18 anni, sono inquadrati nella qualifica provinciale di assistente sanitario capo (par. 370), conservando l'anzianità eccedente ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella qualifica di inquadramento.
(3) Gli assistenti sanitari i quali alla stessa data, in seguito all'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale, hanno ottenuto dall'ente di provenienza il riconoscimento di un'anzianità complessiva di servizio di almeno 8 anni, sono inquadrati nella qualifica provinciale di assistente sanitario principale (par. 260), conservando l'anzianità eccedente ad ogni effetto per la successiva progressione in carriera.
(4) Gli assistenti sanitari che sempre alla suddetta data, in seguito all'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale, hanno conseguito il riconoscimento di un'anzianità di servizio inferiore a 8 anni, sono inquadrati nella qualifica provinciale di assistente sanitario (par. 188) conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.
(5) Con gli stessi criteri, le stesse modalità e con la medesima decorrenza di cui ai precedenti commi sono inquadrati nella carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi sociali, gli assistenti sociali del ruolo tecnico parastatale in servizio presso il comitato provinciale di Bolzano della predetta soppressa Opera e trasferiti alla Provincia, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.
(6) Il personale con qualifica di operatore tecnico del ruolo tecnico parastatale in servizio presso il predetto comitato e trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano, sempre in virtù delle medesime norme, è inquadrato con la stessa decorrenza del trasferimento, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche, nella qualifica di agente tecnico della carriera ausiliaria del ruolo speciale dei servizi tecnici con l'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti biennali spettanti, secondo i tempi di progressione in carriera previsti dall'ordinamento provinciale, in base all'anzianità riconosciuta dall'ente di provenienza.
(7) Al personale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi del presente articolo, è in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici strettamente necessari, un trattamento economico lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito all'atto del trasferimento alla Provincia.