Pubblicata nel B.U. 6 febbraio 1979, n. 6.
(1) Su richiesta dei comuni o loro consorzi l'Amministrazione provinciale è autorizzata a provvedere direttamente alla realizzazione di edifici scolastici anche per la parte di competenza dei comuni o loro consorzi, ove trattasi di fabbricati destinati a scuole rientranti nella competenza della Provincia e del comune.
(2) I relativi preventivi di spesa dovranno evidenziare la quota di spesa a carico di ciascun ente.
(1) Per il finanziamento delle opere di cui al precedente articolo si provvede:
(1) Il comune o il consorzio fra comuni interessato è tenuto a versare alla Provincia una quota non inferiore al 10% della spesa relativa alla parte dell'edificio destinata a scuola di competenza comunale.
(2) Detta quota sarà acquisita all'entrata del bilancio provinciale e per pari importo destinata ad integrare le disponibilità di spesa per l'attuazione della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, articolo 18.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.