pubblicata nel B.U. 6 giugno 1978, N. 28
modificano la L.P. 20 agosto 1972, n. 15
Al secondo comma dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modifiche, viene aggiunto quanto segue:
«limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alla costruzione di strade pubbliche, ai lavori di sistemazione dei bacini montani, alle opere di protezione antivalanghe e alle opere idrauliche; negli altri casi di lavori dichiarati per legge urgenti e indifferibili la Giunta provinciale deve accertare concretamente tale circostanza in relazione all'interesse pubblico in causa».
I criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio previsti dagli artt. 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, si applicano a tutte le aree occupate dalla Provincia per la costruzione o l'ampliamento di strade provinciali per le quali all'entrata in vigore della presente legge non sia stato emanato il decreto di esproprio anche se siano intervenuti accordi amichevoli.
modificano l'ordinamento urbanistico provinciale
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
riportato al n. XXX