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In vigore al: 20/11/2014

c) LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 271)
Piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali

1)

Pubblicata nel B.U. 27 giugno 1978, n. 31.

Art. 1 (Piano triennale di finanziamento. Modalità dell'intervento)

(1) Per favorire, nell'ambito provinciale, lo sviluppo dell'economia e l'aumento dei livelli di occupazione, la Provincia interviene - per il triennio 1978 - 1980 - con un piano straordinario di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

(2) L'intervento finanziario della Provincia si attua mediante concessione di contributi in capitale, a fondo perduto, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle opere.

(3) L'ammontare del sussidio può estendersi all'intera spesa.

(4) Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 90.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

(5) Nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 saranno istituiti gli appositi capitali di spesa.

Art. 2-6.   2)

2)

Abrogati dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

Art. 7   3)

3)

Sostituisce, a termini dell'art. 6 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, l'art. 7 della L.P. 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 8-9.   2)

2)

Abrogati dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

Art. 10   4)

4)

Inserito quale art. 7/bis nella L.P. 11 giugno 1975, n. 27 (vedi l'art. 6 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29).

Art. 11   2)

2)

Abrogati dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

Art. 12   5)

5)

Modifica la L.P. 11 giugno 1975, n. 27, e la L.P. 3 agosto 1976, n. 26.

Art. 13   6)

6)

Sostituisce l'art. 9 della L.P. 24 novembre 1973, n. 81.

Art. 14   7)

7)

Sostituisce il 1° comma dell'art. 9 della L.P. 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 15-16.   8)

8)

Abrogati dall'art. 30 della L.P. 10 novembre 1993, n. 20.

Art. 17 (Lavori della direzione tecnica provinciale per altri enti)

(1) Al fine di conseguire l'utilizzazione dei cantieri provinciali, la direzione tecnica provinciale può essere autorizzata, con deliberazione della Giunta provinciale, entro i limiti delle sue possibilità operative, ad eseguire lavori di pubblica utilità per Comuni o altri enti. Gli oneri reciproci vengono fissati in un'apposita convenzione.

(2) Eventuali fondi dovuti dall'ente beneficiario in connessione con l'esecuzione dei lavori possono essere anticipati alla direzione tecnica mediante versamenti in apposito conto corrente.

Art. 18

(1) Per consentire la realizzazione di un piano triennale di finanziamento di edifici destinati a servizi istituzionali della Provincia, è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni, in ragione di lire 7.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

(2) Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte al cap. 4290 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso in forza delle preesistenti disposizioni e per gli anni successivi mediante lo stanziamento delle somme occorrenti ai corrispondenti capitoli del bilancio provinciale.

(3) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare i contratti di appalto e ad assumere obbligazioni nei limiti dell'intera somma autorizzata per il triennio, provvedendo all'impiego della spesa necessaria a carico dei rispettivi esercizi finanziari, fermo restando che i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi annualmente assegnati.

Art. 19

(1) Per consentire la realizzazione di un piano triennale di finanziamento di opere stradali di interesse provinciale, è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni, in ragione di lire 7.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

(2) Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte al cap. 4225 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso in forza delle preesistenti disposizioni e per gli anni successivi mediante lo stanziamento delle somme occorrenti ai corrispondenti capitoli del bilancio provinciale.

(3) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare i contratti di appalto e ad assumere obbligazioni nei limiti dell'intera somma autorizzata per il triennio, provvedendo all'impegno della spesa necessaria a carico dei rispettivi esercizi finanziari, fermo restando che i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi annualmente assegnati.

Art. 20   9)

9)

Sostituisce l'art. 6 della L.P. 3 agosto 1976, n. 26.

Art. 21-22.   10)

10)

Omissis.

Art. 23

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.