Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1978, n. 24.
Omissis.
(1) A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui autorizzati a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni, sono assunte a carico del bilancio della Provincia. In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici.
(2) In dipendenza e applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci dei comuni del 1978 e degli anni successivi è iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma e la Provincia provvede al rimborso delle annualità dovute con trasferimento ai sensi dell'articolo 8.
(1) A partire dal 1° gennaio 1978 sono rese libere le garanzie prestate sui cespiti delegabili dai comuni per l'assunzione dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci, salvo quanto disposto con la legge regionale in materia di ordinamento dei commi.