Pubblicata nel B.U. 6 giugno 1978, n. 28.
(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per l'installazione di posti telefonici pubblici o aperti al pubblico in frazioni o in località isolate.
(2) A questo scopo la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale in una misura che può giungere fino al 75% del preventivo di spesa redatto dalla SIP.
(3) Per ottenere il contributo ai sensi del comma precedente, il Comune deve presentare alla Giunta provinciale - Assessorato lavori pubblici - una domanda corredata della seguente documentazione:
(1) Dopo l'ultimazione dei lavori, la direzione tecnica provinciale ne accerta l'avvenuta esecuzione e l'Assessore ai lavori pubblici, sulla base di un certificato della medesima direzione tecnica provinciale, autorizza il pagamento del contributo al comune.
(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 13 milioni, al cui onere si provvede mediante lo stanziamento iscritto al cap. 4270 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
(2) Gli stanziamenti a carico degli esercizi successivi saranno stabiliti annualmente con legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.