(1) A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, le attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti vengono autorizzate dall'Agenzia provinciale. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti.
(2) Qualora l'Agenzia provinciale accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività entro il termine prefissato dall'Agenzia provinciale.
(3) Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA20) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.