(1) Piccoli impianti di compostaggio come definiti nel piano provinciale di gestione dei rifiuti non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24, 25 e 26. Il gestore deve comunicare all'ufficio gestione rifiuti, 60 giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, la quantità ed il tipo dei rifiuti organici e verdi da trattare. L'attività può essere svolta anche nel verde agricolo e non deve essere effettuata la comunicazione al catasto, nè deve essere tenuto il registro dei rifiuti.