(1) Il riversamento di rifiuti liquidi può essere autorizzato dall'ufficio tutela acque in accordo con l'ufficio gestione rifiuti, ai sensi della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.
(2) Previa approvazione di cui all'articolo 40 e in accordo con l'ufficio tutela acque, le acque di falda emunte nell'ambito degli interventi di bonifica possono essere riversate nel rispetto dei valori limite per le acque di scarico, fissati dalla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.