(1) Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano i rifiuti elencati nell'articolo 42, comma 2, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono autorizzati, in deroga agli articoli 23, 24, 25 e 26 della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8; per il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 42, comma 2, lettere b), e) e f), della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è però necessaria l'intesa con l'ufficio gestione rifiuti.