(1) Con regolamento di esecuzione vengono fissate le disposizioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in attuazione della direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è autorizzata dall'ufficio gestione rifiuti e ha una validità di cinque anni.