(1) Prima della messa in esercizio dell'impianto, l'interessato presenta all'Agenzia provinciale la domanda di collaudo ed autorizzazione dell'impianto.
(2) Entro 90 giorni dalla richiesta di cui al comma 1 l'Agenzia provinciale accerta la regolarità dell'impianto e rilascia l'autorizzazione, la quale individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi della presente legge, le necessarie garanzie finanziarie nonché la periodicità e la tipologia dei controlli interni. Le prescrizioni contenute nell'autorizzazione possono essere modificate, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nonché dell'evoluzione della situazione ambientale.
(3) L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni, e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività. L'autorizzazione per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS o della norma ISO 14001 ha una validità di 8 anni.
(4) La modifica dell'autorizzazione, per cui non si prevede l'applicazione dell'articolo 23, deve essere richiesta all'Agenzia provinciale, la quale si pronuncia entro 60 giorni.
(5) Avverso il provvedimento dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche.
(6) In deroga all'articolo 23 gli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati dall'Agenzia provinciale qualora l'interessato abbia la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto abbia la sede di rappresentanza nell'ambito della provincia di Bolzano. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale l'interessato, munito di autorizzazione, rilasciata anche da altre regioni, almeno 15 giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare all'Agenzia provinciale le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione stessa e l'iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'ulteriore documentazione richiesta al fine di documentare il rispetto delle norme ambientali. Decorso questo termine ovvero in presenza del nulla osta dell'Agenzia provinciale, l'attività può essere iniziata. L'Agenzia provinciale può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente.
(7) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43, qualora, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni.] 21)