(1) Tutti gli impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti vengono approvati, sentito il comune, dall'Agenzia provinciale, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.
(2) Avverso l'approvazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA20) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.