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a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 13-bis (Rinnovo di concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale)

(1)  Le concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale vengono nuovamente bandite dopo la loro scadenza. Obiettivi del bando sono l’aumento dei quantitativi imbottigliati, una migliore e più ampia commercializzazione, un utilizzo più efficace ed ecologico della risorsa acqua minerale e lo stanziamento di fondi di compensazione. 33)

(2) Il titolare della concessione per l’imbottigliamento di acqua minerale può manifestare all’ufficio provinciale competente l’interesse al rinnovo della concessione non prima di due anni dalla relativa scadenza e, al più tardi, un anno prima della scadenza stessa. 34)

(2-bis)  Nuove concessioni per l’imbottigliamento di acque minerali sono rilasciate ai sensi dell’articolo 3 e sulla base di un’offerta per lo stanziamento di fondi di compensazione. Le relative modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale previa iscrizione delle acque minerali nell’apposito elenco di cui al comma 2 dell’articolo 13. In deroga all’articolo 3 le domande di concessione non vengono pubblicate, fatta eccezione per i dati essenziali sui diritti d’acqua. Le disposizioni di questo comma trovano applicazione anche per le domande di concessione per l’imbottigliamento di nuove acque minerali che sono già state presentate. 35)

(3)  L’ufficio provinciale competente avvia entro 120 giorni la procedura di rinnovo della concessione. In caso di mancata domanda di rinnovo, entro i termini previsti, da parte del concessionario uscente, la concessione è bandita d’ufficio.  Per assicurare tutte le informazioni necessarie al bando di gara, il concessionario uscente consente l’accesso a tutte le parti dell’impianto, agli edifici di gestione e ai terreni dell’impianto, nonché la presa visione dei propri documenti tecnici di gestione. 36)

(4)  Anche in caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, l’ufficio competente può procedere a bandire la gara per il rinnovo della concessione.

(5)  Nel bando di gara è indicato quanto segue:

  1. l’indennizzo dovuto al concessionario uscente per le parti dell’impianto, gli edifici di gestione e i terreni che verranno trasferiti al futuro concessionario;
  2. la quantità d’acqua media e massima derivabile.

(6)  Le domande di partecipazione alla gara devono essere presentate, con i documenti stabiliti dalla Giunta provinciale, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sulla Rete civica dell’Alto Adige.

(7)  Fino al rilascio di una nuova concessione, il concessionario uscente continua a gestire l’impianto nel rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione.

(8)  Con il passaggio dell’impianto al nuovo concessionario, i beni gratuitamente devolvibili passano in proprietà della Provincia e possono essere utilizzati dal nuovo concessionario.

(9)  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande di rinnovo di concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale già presentate. 37)

33)
L'art. 13-bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
34)
L'art. 13-bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
35)
L'art. 13-bis, comma 2-bis, è stato inserito dall'art. 18, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
36)
L'art. 13-bis, comma 3, è stato così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
37)
L'art. 13-bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
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