(1) Dalle piccole sorgenti può essere prelevata e utilizzata liberamente per uso potabile, domestico e per l’abbeveraggio una quantità d’acqua fino a complessivi 0,40 litri al secondo, fermo restando il rispetto dei diritti esistenti. 27)
(2) Nuovi utilizzi siti in aree di tutela dell'acqua potabile devono essere autorizzati dal competente ufficio della Agenzia provinciale per l’ambiente. 5)