(1) Gli antichi diritti di derivazioni d'acqua non ancora riconosciuti sono riconosciuti di diritto a condizione che sussistano i seguenti presupposti:
(2) Per verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, l'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche predispone una scheda tecnica da compilare dai titolari delle utenze e con la quale viene dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1. Se tutti i presupposti risultano soddisfatti, l'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche comunica l'avvenuto riconoscimento dell'utenza indicando le caratteristiche della derivazione e i canoni da corrispondere.
(3) La quantità d'acqua derivabile è adeguata ai criteri del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. La durata di queste utenze è stabilita in anni 30 dal riconoscimento.
(4) L'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle dichiarazioni presentate.