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a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 12 (Emergenza d'acqua)

(1)  Al fine di affrontare le situazioni di scarsità di acqua, è istituita presso la Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  una commissione composta da:

  1. il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  quale presidente;
  2. il direttore dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche;
  3. un rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente 5);
  4. un direttore d'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste;
  5. un direttore d'ufficio della Ripartizione provinciale Agricoltura;
  6. un rappresentante dei comuni del bacino imbrifero interessato dallo stato d'emergenza idrica.

(2)  In caso di emergenza idrica la commissione propone al Presidente della Provincia il bacino imbrifero da dichiarare in stato d'emergenza.

(3)  Durante lo stato d'emergenza idrica la commissione adotta le seguenti misure per garantire, nell'ordine, l'approvvigionamento potabile pubblico, l'uso potabile privato e l'uso irriguo:

  1. riduzione delle portate residue;
  2. riduzione o sospensione di derivazioni d'acqua;
  3. prescrizione di turni di utilizzo;
  4. trasferimento di portate d'acqua e utilizzo di acqua accumulata anche per altri scopi, anche da bacini di raccolta fuori dal bacino imbrifero interessato;
  5. utilizzo di nuove fonti idriche.

(4)  I provvedimenti di cui al comma 3 sono di natura gestionale o edile. I provvedimenti di natura gestionale sono attuati dal concessionario, la costruzione di opere è realizzata dal beneficiario delle misure. Al termine dello stato d'emergenza deve essere ripristinato lo stato originario, salvo il rilascio di regolare concessione o autorizzazione su richiesta dell'interessato.

(5)  Al termine dello stato d'emergenza idrica il presidente della commissione informa il Presidente della Provincia, al fine di revocare lo stato d'emergenza.

(6)  Qualora in determinate aree della provincia l’inizio del periodo di vegetazione risulti anticipato, si rilevi inoltre un’aumentata aridità del terreno e/o siano previste gelate, su richiesta del centro sperimentale Laimburg il/la Presidente della Provincia può anticipare per determinate zone l’inizio delle derivazioni per l’attivazione delle derivazioni d’acqua a scopi irrigui/in funzione antibrina. Questa disciplina in deroga vale esclusivamente per le derivazioni preventivamente definite dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima in base alle esigenze della tutela ambientale e degli obiettivi di qualità delle acque; tutte le restanti prescrizioni del decreto di concessione rimangono in vigore. 28)

5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
28)
L'art. 12, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 18, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
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