(1) Le linee elettriche con tensione inferiore a 30 KV e quelle per impianti di illuminazione pubblica nonché le relative opere accessorie non sono soggette ad autorizzazione della Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, fermi restando gli eventuali pareri necessari e fatte salve le disposizioni delle leggi provinciali 13 ottobre 2017, n. 17, e 10 luglio 2018, n. 9, e relative successive modifiche. 38)
(2) I titolari di domande di autorizzazione all'impianto di linee elettriche di cui agli articoli 107 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono esonerati dal pagamento delle spese di istruttoria.
(3) Il comune territorialmente competente pubblica le domande di autorizzazione alla costruzione di linee elettriche mediante affissione per 30 giorni di apposito avviso all’albo del comune. Entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni al comune. 39)
(4) Non si provvede alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui all'art. 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.