(1) In caso di mancata adozione del disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario sono inserite nel decreto di concessione.
(2) Nel decreto di concessione è inoltre prevista l'eventuale necessità di effettuare il collaudo delle opere ultimate, da autorizzarsi da parte del direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5).
(3) Il decreto di concessione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(4) È facoltà dell'amministrazione concedente modificare o aggiungere prescrizioni tecniche senza obbligo di indennizzo, qualora esigenze di difesa del suolo, di tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio o comunque di pubblico interesse lo richiedano.
(5) Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell’acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo. 15)
(6) La conduzione degli impianti di approvvigionamento idrico in concessione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale; per le condotte di irrigazione tali disposizioni si limitano esclusivamente alle condotte di adduzione, vale a dire le tubazioni che trasportano l’acqua dalla fonte idrica al serbatoio di raccolta o al distretto irriguo e che sono destinate all’utilizzo in comune. Dalle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale sono in ogni caso escluse le derivazioni d’acqua nell’ambito del sistema dei canali di irrigazione (Waale), delle fosse e dei canali di bonifica e quelle tramite pozzo, nonché tutti gli impianti soggetti all’obbligo di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche, compresi tutti gli antichi diritti di derivazione d’acqua, la cui portata complessiva concessa non supera 5 l/s in media. 16)