(1) La verifica di impianti di approvvigionamento idrico già esistenti e soggetti, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, alle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale avviene trascorsi 20 anni dalla messa in esercizio, e di seguito ogni 15 anni. Se la data della messa in esercizio dell’impianto di approvvigionamento idrico non è nota oppure se l’impianto non ha un’unica data di realizzazione, la verifica si svolge in concomitanza con il rinnovo ovvero con la nuova assegnazione della concessione. 17)