(1) L'Agenzia, in collaborazione con gli altri organi competenti, definisce, ove opportuno, gli interventi atti a prevenire o attenuare le conseguenze di episodi di inquinamento accidentale dell'acqua a causa di inondazioni, prodotti usati per l'estinzione di incendi verificatisi in magazzini ed impianti e perdita di sostanze inquinanti durante il trasporto e lo stoccaggio. Tali interventi consistono in:
(2) Nei casi di grave ed irreversibile pericolo di danno per le acque superficiali e sotterranee, l'assessore provinciale competente in materia di tutela delle acque, su proposta dell'Agenzia, ordina la sospensione dell'attività causa del pericolo, per tutto il tempo necessario alla messa in opera delle migliori tecniche disponibili per evitare la situazione di pericolo o di danno.