(1) Chiunque con il proprio comportamento provoca un danno alle acque, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento delle risorse idriche, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia ed a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica.
(2) Entro le 48 ore successive deve essere data comunicazione all'Agenzia degli interventi urgenti attuati per non aggravare e contenere la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento e del programma indicante gli interventi da operare ed i tempi necessari per la loro attuazione.
(3) L'Agenzia può prescrivere modifiche al programma e l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari.
(4) Ove il responsabile non provveda ad eseguire quanto prescrittogli entro il termine fissato, le opere saranno eseguite d'ufficio dall'Agenzia. Le spese sono a carico dell'inadempiente.
(5) È fatto salvo il diritto della Provincia ad ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con l'esecuzione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.