(1) I fanghi derivanti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane vengono sottoposti alla normativa in materia di gestione rifiuti dal momento in cui sono portati fuori dagli impianti di depurazione per essere riutilizzati oppure smaltiti.
(2) È comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nei corpi idrici superficiali.