(1) Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane non possono essere utilizzati per lo smaltimento di rifiuti.
(2) In deroga a quanto previsto al comma 1, con l'atto di cui all'articolo 39, l'Agenzia può autorizzare il gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ad accettare, nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto, i seguenti rifiuti costituiti da acque reflue, provenienti dalla provincia di Bolzano:
- acque reflue domestiche e urbane;
- acque reflue industriali che rispettano i valori limite fissati per lo scarico in rete fognaria;
- materiali derivanti dal trattamento di acque reflue domestiche;
- materiali derivanti dalla manutenzione di reti fognarie;
- materiali derivanti dal trattamento di acque reflue urbane destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti;
- materiali derivanti dal trattamento di acque reflue industriali biodegradabili destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti.
(3) Per i conferimenti di cui al comma 2, lettere b) ed e), il produttore deve richiedere la preventiva autorizzazione al conferimento da parte dell'Agenzia, che si esprime entro 30 giorni.42)
(4) Il produttore di rifiuti costituiti da acque reflue è tenuto ad accertare che i soggetti ai quali viene affidato lo smaltimento o il trasporto siano autorizzati e che venga predisposta la documentazione attestante il regolare smaltimento.
(5) Il trasporto dei rifiuti costituiti da acque reflue di cui al comma 2 è assoggettato alla disciplina in materia di rifiuti.
(6) Il gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico ai sensi della normativa in materia di rifiuti ed al controllo dei rifiuti costituiti da acque reflue conferiti all'impianto.