(1) Acque superficiali possono essere sottoposte a sistemazioni idrauliche o correzioni del corso solo se ciò risulta necessario per la sicurezza dell'uomo o la protezione di beni ed opere di particolare valore e infrastrutture, oppure se, nel caso di corsi d'acqua già sistemati, gli interventi tendono a migliorare la situazione degli stessi. Con gli interventi si dovrà mantenere o ripristinare, per quanto possibile, il corso naturale.
(2) L'alveo e le sponde sono, per quanto possibile, da sistemare in modo da essere idonee come habitat per una vasta varietà di animali e piante, mantenere lo scambio tra le acque superficiali e sotterranee e permettere la crescita di una vegetazione ripale autoctona.
(3) Corsi d'acqua superficiali non possono essere coperti o intubati. Eccezioni sono ammesse per sovrappassi, per canali irrigui a portata periodica, per la sostituzione di tratti intubati o coperti esistenti, qualora non sia possibile evitare la copertura e in zone edificate per ragioni di incolumità delle persone.
(4) Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino delle componenti biotiche e abiotiche nelle acque, sulle sponde e nella fascia immediatamente adiacente alle acque superficiali, che svolgono sia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa che funzioni di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, gli interventi di trasformazione e di gestione delle acque, della sponda, del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda delle acque superficiali vengono disciplinati con regolamento di esecuzione. 49)
(5) Per garantire le finalità di cui al comma 4, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque comprese nella fascia di dieci metri dalla sponda dell'alveo inciso dei corsi d'acqua, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono utilizzate a scopo agricolo o destinate ad altro uso ai sensi del piano urbanistico, vanno utilizzate per il ripristino e recupero ambientale. In tali aree è ammessa, qualora necessaria, la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico.
(6) Alle concessioni e autorizzazioni per l'utilizzazione dei terreni appartenenti al demanio pubblico - ramo acque non si applicano le disposizioni e le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.50)