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a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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  1. I servizi per l'igiene, la pulizia e il benessere della persona;
  2. le piscine, gli stabilimenti idropinici e idrotermali;
  3. lavanderie che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.000 m³ annui ed a condizione che dalle lavatrici a secco non vengano scaricate acque che possono contenere solventi;
  4. gli ospedali, le case o gli istituti di cura, asili per la custodia di animali, ambulatori medici, veterinari, odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di lavoratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;
  5. i laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e produtti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 m³ annui;
  6. le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.000 m³ annui;
  7. imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
  8. imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina stabilita con il regolamento di esecuzione e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno;
  9. imprese di cui ai punti 7 e 8 presente allegato, che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  10. imprese che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli che diano orgine a scarichi di quantità non superiore a 1000 m³ annui;
  11. impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore ad 1 kg per mq di specchi d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  12. autorimesse nelle quali non vengono svolte riparazioni meccaniche, né attività di manutenzione e lavaggio, escluse le autorimesse pubbliche con una capienza superiore a 300 posti;
  13. Impianti a condensazione con una potenza termica pari o inferiore a 6.000 chilowatt.
  14. circuiti degli impianti di riscaldamento e teleriscaldamento, ad eccezione delle acque derivanti da lavori di risanamento dei circuiti, le quali vanno smaltite in conformità alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
  15. impianti di scambio termico che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 5.000 m³ annui;
  16. imprese di pittura con meno di 5 adetti;
  17. acque di lavaggio di cassonetti e contentiori per la raccolta di rifiuti urbani;
  18. le acque reflue delle attività produttive indicate ai punti 3, 5, 6 e 10, che abbiano prodotto per due anni consecutivi un quantitativo di acque reflue superiore a quello indicato, sono classificate come acque reflue industriali. Il tiolare dello scarico presenta entro il 30 giugno dell'anno successivo domanda di autorizzazione allo scarico in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 38 e 39. 82)

 

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.
82)
L'allegato L è stato così modificato dalla delibera della Giunta provinciale 23 aprile 2012, n. 609.
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