(1) Per l'estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali, ad esclusione delle estrazioni dal demanio idrico pubblico, è necessario il parere dell'Agenzia, che si esprime entro 60 giorni.
(2) L'estrazione di cui al comma 1 non è ammessa al di sotto del livello della falda acquifera nel caso di corpi idrici sotterranei che per qualità e quantità sono idonei all'approvvigionamento idrico.
(3) Nel caso di corpi idrici sotterranei che per quantità e qualità siano idonei all'approvvigionamento idrico è ammessa l'estrazione sopra il livello della falda acquifera, qualora sopra il livello massimo della falda venga lasciato un adeguato strato di protezione da definire in base alla situazione idrogeologica locale.