(1) In caso di calamità, fatte salve le competenze di cui agli articoli 10 e 32, spetta all’assessore provinciale competente in materia di protezione civile il potere di requisire beni mobili e immobili e di obbligare chiunque a concorrere alle operazioni per la protezione civile. Le indennità eventualmente spettanti per questi provvedimenti e attività sono concesse dall’assessore provinciale competente in materia di protezione civile in base a criteri preventivamente approvati dalla Giunta provinciale. 50)