(1) Il sindaco agisce nell'ambito delle competenze proprie o delegate ai sensi delle vigenti normative ed è l'autorità comunale per la protezione civile. Per l'esecuzione di lavori è fatta salva l'autonomia operativa delle singole amministrazioni, che, comunque, sono tenute a dare notizia delle iniziative adottate ai sindaci interessati.
(2) Nel caso di calamità in atto, ovvero nelle situazioni di pericolo immediato, le attività di soccorso e di prima assistenza alle popolazioni colpite, l'esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili diretti a garantire il ripristino dei servizi essenziali, nonché la realizzazione di ogni altro intervento volto a fronteggiare l'emergenza competono al comune, qualora la situazione sia fronteggiabile con l'organizzazione, i mezzi e le risorse umane a disposizione del comune stesso, ferme restando le disposizioni della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34. In tale caso il sindaco provvede al coordinamento degli interventi e adotta tutte le misure e i provvedimenti demandati dalle leggi vigenti alla sua competenza. Il comune può avvalersi della consulenza tecnico-amministrativa dell'Agenzia per la Protezione civile e delle altre strutture provinciali competenti. 15)
(3) Qualora il comune non sia in grado di provvedere ai sensi del comma 2, o qualora l'evento interessi il territorio di più comuni, le attività di soccorso e prima assistenza sono svolte in collaborazione con il Centro operativo provinciale e la competente Unione distrettuale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. 16)
(4) In situazioni di grave pericolo il sindaco provvede:
- alla segnalazione di situazioni di pericolo, al coordinamento degli interventi, nonché all'eventuale richiesta di interventi e di aiuti da parte dell'amministrazione provinciale;
- ad assicurare l'attuazione delle disposizioni emanate dal Centro operativo provinciale e dal Comitato provinciale per la protezione civile;
- alla regolamentazione del traffico e all'individuazione di itinerari obbligati;
- alla diramazione del segnale di evacuazione della popolazione dalle zone minacciate;
- all'emanazione dell'ordine di sgombero degli abitanti ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.