(1) 21)
(2) 22)
(3) 23)
(3/bis) 24)
(4) L’Agenzia per la Protezione civile gestisce e amministra gli impianti e le reti radio in concessione all’amministrazione provinciale. 25)
(4/bis) Al fine di garantire la sicurezza pubblica l'Agenzia per la protezione civile può eseguire, secondo i criteri determinati dalla Giunta provinciale, la manutenzione degli impianti e delle reti radio delle organizzazioni di soccorso riconosciute ed eseguire gli investimenti necessari al miglior funzionamento possibile degli stessi.26)
(5) 27)
(6) 28)
(7) 29)