(1) Presso l'Agenzia per la Protezione civile è istituito il Comitato provinciale per il servizio antincendi quale organo tecnico-consultivo della Provincia autonoma di Bolzano. 35)
(2) Il Comitato è composto da:
(3) Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.
(4) Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in materia antincendi.
(5) Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute del Comitato sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 37)