(1) L'Agenzia per la Protezione civile o le singole strutture interessate possono organizzare, in conformità alle direttive della Giunta provinciale, esercitazioni provinciali, distrettuali o comunali per la protezione civile, che potranno anche coinvolgere le organizzazioni di soccorso di province e regioni limitrofe. Tali esercitazioni non devono comportare lo spostamento di uomini e mezzi, ma possono consistere anche nell'esercitazione del funzionamento delle varie centrali operative. 48)