In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 8 (Stato di calamità)   

(1)  Per calamità ai sensi della presente legge si intende un evento che minaccia la vita, la salute o l'approvvigionamento essenziale di numerose persone o animali, oppure che minaccia o danneggia l'ambiente e altri presupposti fondamentali per la vita della popolazione, al punto tale che gli aiuti e la tutela possono essere garantiti solo se le strutture della protezione civile, le autorità, i servizi e le organizzazioni di soccorso addetti agiscono con uniformità di organizzazione e di dirigenza.

(2)  Il presidente del Centro operativo provinciale assume la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale e adotta, avvalendosi del Centro operativo provinciale, i provvedimenti necessari.

(3)  Chiunque accerti casi di pericolo deve informare il sindaco del comune interessato o la centrale provinciale di emergenza. Analogo obbligo di segnalazione spetta alle amministrazioni statali e agli uffici di pubblica sicurezza, che informano il Commissariato del Governo e la Centrale provinciale di emergenza.

(4)  Quando la situazione di pericolo o di danno appare particolarmente grave per estensione o per intensità, il Presidente della Provincia, su proposta del presidente del Centro operativo provinciale, dichiara lo stato di calamità determinandone la durata e individuando la zona del territorio provinciale interessata.

(5)  La dichiarazione di cui al comma 4 è comunicata al commissario del Governo per i provvedimenti di cui all'articolo 9 e ai comuni interessati. I sindaci interessati la rendono nota con ogni mezzo adeguato. La diffusione è curata inoltre dalla Giunta provinciale, mediante la stampa, i mezzi di informazione radiotelevisivi o altri mezzi ritenuti idonei.

(6)  Per l'attuazione degli interventi di calamità conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, il Presidente della Provincia provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti relative alle materie di competenza provinciale e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

(7)  In caso di danno alle opere di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente la riserva delle competenze degli organi statali, ovvero quando si rendano necessari interventi da parte dell'amministrazione statale, i sindaci comunicano eventuali richieste direttamente alle amministrazioni interessate, nonché all'Agenzia per la Protezione civile  con il mezzo più celere a disposizione. 14)

14)
L'art. 8, comma 7, è stato così modificato dall'art. 1, comma 9 dell'allegato B  del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionA Prevenzione incendi
ActionActionB Servizio antincendi e protezione civile
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49
ActionActionb) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15
ActionActionNorme generali e organizzazione dei servizi
ActionActionServizio per la protezione civile
ActionActionArt. 3 (Centro operativo comunale)
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5 (Centro operativo provinciale)  
ActionActionArt. 6 (Comitato provinciale per la protezione civile)  
ActionActionArt. 7 (Presidente del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile)
ActionActionArt. 8 (Stato di calamità)   
ActionActionArt. 9 (Coordinamento degli interventi con lo Stato)
ActionActionArt. 10 (Competenze delle amministrazioni comunali)
ActionActionArt. 11 (Competenze dell'amministrazione provinciale)
ActionActionArt. 12 (Rete radio provinciale) 
ActionActionArt. 12/bis (Ufficio Centro funzionale provinciale) 
ActionActionArt. 12/ter (Comitato provinciale per il servizio antincendi)
ActionActionArt. 12/quater  (Centrale viabilità provinciale)
ActionActionArt. 13 (Organizzazioni di volontariato per la protezione civile)  
ActionActionArt. 14 (Collaborazione con il Servizio sanitario provinciale)
ActionActionArt. 15 (Allertamento dei Servizi antincendi e per la protezione civile)
ActionActionArt. 16  
ActionActionArt. 17 (Esercitazioni di protezione civile)
ActionActionArt. 18 (Potere di requisizione) 
ActionActionArt. 19 (Simbolo della protezione civile)
ActionActionArt. 20 (Tessera della protezione civile)
ActionActionArt. 21 (Segnale della protezione civile)
ActionActionServizio antincendi  e altri servizi
ActionActionNorme finali
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia27 settembre 2010 , n. 31
ActionActionf) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2019, n. 19
ActionActionk) Decreto del Direttore dell'Agenzia per la protezione civile 12 settembre 2019, n. 97
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 35
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 9
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7
ActionActionC Provvidenze in caso di calamità
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico