(1) Al fine di coordinare le attività delle strutture del Servizio per la protezione civile e assicurare un intervento ottimale dell'amministrazione provinciale, il Centro operativo provinciale può essere allargato con rappresentanti di altre ripartizioni dell'amministrazione provinciale e assume i compiti di Comitato provinciale per la protezione civile, al quale spettano i seguenti compiti:
(2) Il Comitato provinciale per la protezione civile è organo consultivo permanente della Giunta provinciale in materia di protezione civile, è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per un periodo di cinque anni.
(3) Il piano provinciale per la protezione civile comprende la previsione e la prevenzione di pericoli per la pubblica incolumità e determina il fabbisogno e le disponibilità di personale, di locali, di mezzi ed attrezzature nell'ambito della Provincia, per far fronte a situazioni di emergenza:
(4) Copia del piano viene depositata presso le ripartizioni dell'amministrazione provinciale competenti in materia, presso il Commissariato del Governo e presso le amministrazioni ed enti interessati all'attuazione del piano.