In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 7 (Presidente del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile)

(1)  Al presidente del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile competono i seguenti compiti:

  1. convocare e presiedere il Centro operativo provinciale ed il Comitato provinciale per la protezione civile;
  2. mantenere un costante collegamento con il Commissariato del Governo, al fine di coordinare l'operato dell'amministrazione provinciale con quella dello Stato;
  3. coordinare l'attuazione dei programmi provinciali, comunali e distrettuali, nonché l'attività delle strutture di cui all'articolo 2, delle squadre di soccorso e delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile in genere;
  4. proporre al Presidente della Provincia la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza o di calamità naturale e la delimitazione della zona del territorio provinciale interessata ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in quanto il Presidente della Provincia non ricopra anche la carica di Presidente del Comitato provinciale per la protezione civile;
  5. proporre al Presidente della Provincia l'ordine di sgombero di abitanti di più comuni ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in quanto il Presidente della Provincia non ricopra anche la carica di Presidente del Comitato provinciale per la protezione civile;
  6. proporre alla Giunta provinciale di affidare a ripartizioni e strutture organizzative provinciali la realizzazione dei lavori per assicurare interventi tempestivi in presenza di pericoli per la pubblica incolumità e, all'occorrenza, il prelievo di stanziamenti dal fondo di riserva per spese impreviste e indifferibili e il relativo impegno sui capitoli del bilancio provinciale;
  7. proporre, in casi di gravi calamità, all'autorità statale competente l'emanazione dell'ordinanza di protezione civile per la soppressione degli adempimenti e dei pagamenti tributari e fiscali.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionA Prevenzione incendi
ActionActionB Servizio antincendi e protezione civile
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49
ActionActionb) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15
ActionActionNorme generali e organizzazione dei servizi
ActionActionServizio per la protezione civile
ActionActionArt. 3 (Centro operativo comunale)
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5 (Centro operativo provinciale)  
ActionActionArt. 6 (Comitato provinciale per la protezione civile)  
ActionActionArt. 7 (Presidente del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile)
ActionActionArt. 8 (Stato di calamità)   
ActionActionArt. 9 (Coordinamento degli interventi con lo Stato)
ActionActionArt. 10 (Competenze delle amministrazioni comunali)
ActionActionArt. 11 (Competenze dell'amministrazione provinciale)
ActionActionArt. 12 (Rete radio provinciale) 
ActionActionArt. 12/bis (Ufficio Centro funzionale provinciale) 
ActionActionArt. 12/ter (Comitato provinciale per il servizio antincendi)
ActionActionArt. 12/quater  (Centrale viabilità provinciale)
ActionActionArt. 13 (Organizzazioni di volontariato per la protezione civile)  
ActionActionArt. 14 (Collaborazione con il Servizio sanitario provinciale)
ActionActionArt. 15 (Allertamento dei Servizi antincendi e per la protezione civile)
ActionActionArt. 16  
ActionActionArt. 17 (Esercitazioni di protezione civile)
ActionActionArt. 18 (Potere di requisizione) 
ActionActionArt. 19 (Simbolo della protezione civile)
ActionActionArt. 20 (Tessera della protezione civile)
ActionActionArt. 21 (Segnale della protezione civile)
ActionActionServizio antincendi  e altri servizi
ActionActionNorme finali
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia27 settembre 2010 , n. 31
ActionActionf) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2019, n. 19
ActionActionk) Decreto del Direttore dell'Agenzia per la protezione civile 12 settembre 2019, n. 97
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 35
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 9
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7
ActionActionC Provvidenze in caso di calamità
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico