(1) Il vivaista entro il termine previsto richiede all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura le etichette in misura corrispondente alla propria produzione di materiale di moltiplicazione per portainnesti e piante giovani.
(2) Sulla bolletta di commissione devono essere indicati dettagliatamente:
- per i portainnesti: il tipo di portainnesto ed eventualmente il clone, lo stato virus-sanitario e la classe;
- perle piante giovani: le combinazioni fra cultivar e portainnesti, eventualmente il clone, lo stato virus-sanitario e la classe;
- per gli arbusti di frutta minore: la varietà, il trapianto, il numero degli astoni e lo stato virussanitario.
(3) Ogni vivaista riceve dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura il numero di etichette, che gli spettano in base ai controlli ufficiali.
(4) Le marze vengono raggruppate in mazzi ed accompagnate da un certificato, che indichi la provenienza, cultivar ed eventualmente il clone e lo stato virus-sanitario.
(5) Le piante giovani vengono etichettate in campo singolarmente dal vivaista prima di essere rimosse.
(6) I funzionari dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura esaminano infine il materiale di moltiplicazione etichettato e constatano se la qualità corrisponde alle indicazioni dell'etichetta. In caso negativo essi hanno l'obbligo o di staccare il tagliando "I classe" dall'etichetta, in tale caso il materiale viene declassato a "II classe", oppure togliere l'etichetta.